Quali sono i nuovi livelli reddituali per l'Assegno per il nucleo familiare a partire dal 1° luglio 2023 e come vengono determinati?
Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 55/2023 comunica l'aggiornamento annuale dei limiti di reddito familiare necessari per accedere all'Assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Questa rivalutazione avviene ogni anno secondo una formula stabilita dal decreto-legge 69/1988: i livelli reddituali vengono aumentati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (FOI) calcolato dall'ISTAT tra l'anno precedente e quello di riferimento. Per il periodo in questione, l'incremento è stato del +8,1%, calcolato sulla variazione tra il 2022 e il 2021.
È importante sottolineare che, a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico e universale per i figli (decreto legislativo 230/2021, in vigore dal 1° marzo 2022), l'Assegno per il nucleo familiare si applica ormai esclusivamente ai nuclei familiari senza figli a carico, quindi composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. La rivalutazione riguarda pertanto solo le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, che contengono gli importi mensili della prestazione per queste specifiche tipologie di nuclei.
I nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili sono contenuti nell'Allegato n. 1 della circolare e rimangono validi anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Questa rivalutazione automatica garantisce che il potere d'acquisto della prestazione sia mantenuto nel tempo, adeguandosi all'inflazione effettiva misurata dall'ISTAT.
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Riferimento normativo
Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 09/06/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 55
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli
reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024
SOMMARIO: Decorrenza dal 1° luglio 2023 dei livelli di reddito familiare ai fini della
corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di
nuclei.
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno
per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in
misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha
istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a
carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con
figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari
diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai
nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata
predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a +
8,1 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle
tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il
periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i
corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno
2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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La Circolare INPS 55/2023 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono le pratiche di Assegno per il nucleo familiare, in particolare per nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. La normativa si basa sul decreto-legge 69/1988 e sul decreto legislativo 230/2021 (Assegno Unico), e utilizza l'indice FOI dell'ISTAT per la rivalutazione annuale dei limiti reddituali. È essenziale distinguere tra l'Assegno per il nucleo familiare (ormai limitato a nuclei senza figli) e l'Assegno Unico universale per i figli a carico, per applicare correttamente le prestazioni e i relativi scaglioni di reddito.
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