Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 55/2023

Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024

Pubblicato: 08/06/2023 In vigore dal: 08/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi livelli reddituali per l'Assegno per il nucleo familiare a partire dal 1° luglio 2023 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 55/2023 comunica l'aggiornamento annuale dei limiti di reddito familiare necessari per accedere all'Assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Questa rivalutazione avviene ogni anno secondo una formula stabilita dal decreto-legge 69/1988: i livelli reddituali vengono aumentati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (FOI) calcolato dall'ISTAT tra l'anno precedente e quello di riferimento. Per il periodo in questione, l'incremento è stato del +8,1%, calcolato sulla variazione tra il 2022 e il 2021.

È importante sottolineare che, a seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico e universale per i figli (decreto legislativo 230/2021, in vigore dal 1° marzo 2022), l'Assegno per il nucleo familiare si applica ormai esclusivamente ai nuclei familiari senza figli a carico, quindi composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. La rivalutazione riguarda pertanto solo le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, che contengono gli importi mensili della prestazione per queste specifiche tipologie di nuclei.

I nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili sono contenuti nell'Allegato n. 1 della circolare e rimangono validi anche per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Questa rivalutazione automatica garantisce che il potere d'acquisto della prestazione sia mantenuto nel tempo, adeguandosi all'inflazione effettiva misurata dall'ISTAT.

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Riferimento normativo

Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Statistico Attuariale Roma, 09/06/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 55 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 SOMMARIO: Decorrenza dal 1° luglio 2023 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2022 e l’anno 2021, è risultata pari a + 8,1 per cento. In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1). Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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La Circolare INPS 55/2023 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono le pratiche di Assegno per il nucleo familiare, in particolare per nuclei composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. La normativa si basa sul decreto-legge 69/1988 e sul decreto legislativo 230/2021 (Assegno Unico), e utilizza l'indice FOI dell'ISTAT per la rivalutazione annuale dei limiti reddituali. È essenziale distinguere tra l'Assegno per il nucleo familiare (ormai limitato a nuclei senza figli) e l'Assegno Unico universale per i figli a carico, per applicare correttamente le prestazioni e i relativi scaglioni di reddito.

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