Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale
Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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territoriali delle Aree dei professionisti
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centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 6
E, per conoscenza,
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Al Vice Presidente
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Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove
disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, in materia di Libretto Famiglia e Contratto
di prestazione occasionale
SOMMARIO: Con la presente circolare vengono fornite indicazioni in merito
all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, commi 342 e
343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), in
materia di prestazioni occasionali.
INDICE
1. Premessa
2. Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale
3. Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale
4. Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo
5. Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura
1. Premessa
L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro
occasionale (cfr. le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la
gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro
occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite
un'apposita piattaforma informatica.
Ai sensi della normativa sopra citata, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di
lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di
prestazione occasionale.
Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività
professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali
rese in loro favore per: a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con
disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Successivamente, l’articolo 1, comma 368,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto la possibilità dell’utilizzo del Libretto
Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n.
91, delle prestazioni occasionali rese dagli steward (cfr. la circolare n. 95/2018) per le attività
di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto
del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati
nell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi,
imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 1 dell’articolo 54-bisdeldecreto-legge n. 50/2017 definisce le prestazioni di lavoro
occasionali con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere
remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto
Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all’anno
civile, è relativo a:
a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Con l’articolo1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-
2025”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – in
vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla
disciplina di cui al citato articolo 54-bis.
Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato
esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla
totalità dei prestatori (lettera b) sopra indicata), che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000
euro.
In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione
occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a
dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite di
cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).
È stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere
e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto,
acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e
potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8
dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, diversamente da quanto previsto in
precedenza.
Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività
lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
Risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale
da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
Tanto premesso, la presente circolare illustra le novità normative apportate dall’articolo 1,
commi 342 e 343, della legge n. 197/2022, ad eccezione delle disposizioni relative al settore
agricolo che saranno oggetto di successiva circolare.
Per ogni altro profilo di disciplina delle prestazioni occasionali in oggetto si rinvia a quanto
indicato nelle richiamate circolari n. 107/2017 e n. 103/2018.
2. Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione
occasionale
L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge n. 197/2022, ha stabilito che il limite
economico di cui all’articolo 54-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 50/2017 - limite
di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di
prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori – è
pari a 10.000 euro.
Ne deriva, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a
decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non
superiore a 10.000 euro per anno civile.
Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con
riferimento alla totalità degli utilizzatori (articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-
legge n. 50/2017) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da
ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (articolo 54 bis, comma 1, lettera c), del
decreto-legge n. 50/2017).
Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività
lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo
complessivamente non superiore a 10.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo
utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
La novella normativa, introducendo il comma 1-bis all’articolo 54-bis del decreto-legge n.
50/2017, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura
occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di
cui al codice Ateco2007 93.29.1.
Si rammenta che per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le
attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, è possibile
erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non
superiore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54-biscitato). Per le stesse
società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun
utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (cfr.
la circolare n. 95/2018).
Per completezza di informazioni, si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo
riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 54-bis in esame - la misura del compenso è calcolata sulla base del 75%
del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 1) titolari di pensione di
vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario,
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’articolo 54-bis, comma 8, del decreto-
legge n. 50/2017).
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo
54-bis in commento, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro
valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico
di cui alla menzionata lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i
compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
3. Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione
occasionale
Per effetto delle modifiche apportate alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 54-bis del
decreto-legge n. 50/2017 dal citato articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1), della legge n.
197/2022, è stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito
l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze
più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione
occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori
subordinati a tempo indeterminato.
Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si
applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Lo stesso non opera esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese
dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007,
successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.
Le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare
n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
4. Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del
settore turismo
Per effetto della parziale abrogazione di quanto in precedenza disposto dal comma 14, lettera
a), dell’articolo 54-bis citato, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel
settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la
remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie
di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis richiamati al precedente paragrafo
2.
Ne discende che le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere
dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche
se non appartenenti alle suddette categorie.
Si ricorda che nella circolare n. 103/2018, paragrafo 3, sono indicate le modalità di
individuazione delle imprese appartenenti alla categoria delle aziende alberghiere e delle
strutture ricettive che operano nel settore del turismo.
Come sopra descritto al paragrafo 3 della presente circolare, per effetto delle modifiche
apportate con l’articolo 1, comma 342, della legge n. 197/2022, è vietato l’accesso alle
prestazioni occasionali da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore
turismo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo
indeterminato.
Rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione
preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa -
mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che
prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della
prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della
predetta prestazione. Le modalità di comunicazione e le altre indicazioni operative sono
presenti al citato paragrafo 3 della circolare n. 103/2018.
In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
5. Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura
L’articolo 1, comma 342, della legge n. 197/2022, ha parzialmente abrogato, con effetto dal 1°
gennaio 2023, quanto disposto dal comma 14, lettera b), dell’articolo 54-bis del decreto-legge
n. 50/2017. È stata altresì prevista, dal comma 343 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022,
l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore
dell’agricoltura.
Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione
occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.
Risultano, infatti, apportate all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, le seguenti
modificazioni:
a) al comma 16, le parole: «tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è
pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal
contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;
b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo» e, alla lettera
e), le parole: «fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo
restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite
all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;
c) al comma 20, le parole: «nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto
tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi
del comma 16» e le parole: «salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore
agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle
autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8»
sono soppresse.
Atteso il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel
settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente
già versate e non ancora utilizzate.
Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate
di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le
disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro
al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione
obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In riferimento alle novità introdotte dai citati commi da 344 a 354 e segnatamente alle
modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale
agricola all’Istituto, saranno successivamente fornite indicazioni in un’apposita circolare
illustrativa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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