Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 72/2023

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di              tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2023

Pubblicato: 31/07/2023 In vigore dal: 31/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono le retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni nel 2023?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 72/2023 comunica gli importi giornalieri aggiornati per l'anno 2023 che devono essere utilizzati per calcolare le prestazioni economiche spettanti ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni nel settore agricolo. Questi lavoratori continuano a essere regolati dai salari medi convenzionali determinati annualmente per ciascuna provincia, secondo quanto previsto dal DPR 488/1968. La circolare fornisce una tabella provinciale con tre colonne: la retribuzione giornaliera in euro, il contributo giornaliero base e il contributo relativo ai versamenti volontari. Per le prestazioni di maternità e paternità, a differenza di malattia e tubercolosi, si applica un reddito medio convenzionale giornaliero fisso pari a 61,98 euro per il 2023, utilizzato anche per la determinazione delle pensioni. Un aspetto importante riguarda la riliquidazione: eventuali prestazioni riferite a periodi di paga del 2023 che siano state liquidate temporaneamente sulla base dei salari 2022 devono essere riliquidate con i nuovi importi comunicati. La tabella allegata rappresenta lo strumento operativo concreto per gli uffici INPS e per i datori di lavoro nel determinare correttamente gli importi dovuti ai lavoratori agricoli interessati.

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Riferimento normativo

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di              tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 01/08/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 72 E, per conoscenza, Al Commissario straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2023 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari. INDICE 1. Premessa 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2023, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni 1. Premessa Con la circolare n. 69 del 24 luglio 2023 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 giugno 2023 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9 del 27 gennaio 2023) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1). 2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2023, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488[1]. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4]. Il reddito applicabile, per l’anno 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro[5]. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi [1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001. [2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982. [3] Cfr. la circolare n. 85 del 22 luglio 2022. [4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3. [5] Cfr. la circolare n. 59 del 4 luglio 2023. Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2023 VERSAMENTI VOLONTARI 2023 Contributo Contributo Retribuzione Provincia giornaliero base in in euro in euro euro AGRIGENTO 70,11 20,89 0,08 ALESSANDRIA 81,88 24,39 0,09 ANCONA 81,63 24,32 0,09 AOSTA 68,54 20,42 0,08 AREZZO 76,60 22,82 0,08 ASCOLI PICENO 75,13 22,38 0,08 ASTI 80,99 24,13 0,09 AVELLINO 73,09 21,77 0,08 BARI 75,76 22,57 0,08 BELLUNO 78,88 23,50 0,09 BENEVENTO 74,07 22,07 0,08 BERGAMO 79,70 23,74 0,09 BIELLA 80,42 23,96 0,09 BOLOGNA 78,71 23,45 0,09 BOLZANO 80,82 24,08 0,09 BRESCIA 78,92 23,51 0,09 BRINDISI 76,30 22,73 0,08 CAGLIARI 72,92 21,72 0,08 CALTANISSETTA 73,71 21,96 0,08 CAMPOBASSO 67,41 20,08 0,07 CASERTA 70,12 20,89 0,08 CATANIA 73,91 22,02 0,08 CATANZARO 72,63 21,64 0,08 CHIETI 72,78 21,68 0,08 COMO 82,48 24,57 0,09 COSENZA 71,14 21,19 0,08 CREMONA 81,50 24,28 0,09 CROTONE 65,68 19,57 0,07 CUNEO 79,29 23,62 0,09 ENNA 73,19 21,80 0,08 FERRARA 79,10 23,56 0,09 FIRENZE 80,17 23,88 0,09 FOGGIA 82,56 24,59 0,09 FORLÌ CESENA 78,64 23,43 0,09 FROSINONE 64,12 19,10 0,07 GENOVA 77,77 23,17 0,09 GORIZIA 77,45 23,07 0,09 GROSSETO 78,42 23,36 0,09 IMPERIA 73,91 22,02 0,08 ISERNIA 67,40 20,08 0,07 LA SPEZIA 76,40 22,76 0,08 L'AQUILA 77,51 23,09 0,09 LATINA 77,21 23,00 0,08 LECCE 70,66 21,05 0,08 LECCO 82,48 24,57 0,09 LIVORNO 74,94 22,32 0,08 LODI 79,57 23,70 0,09 LUCCA 77,14 22,98 0,08 MACERATA 77,16 22,99 0,08 MANTOVA 80,99 24,13 0,09 MASSA CARRARA 66,43 19,79 0,07 MATERA 73,99 22,04 0,08 MESSINA 75,77 22,57 0,08 MILANO 77,89 23,20 0,09 MODENA 80,97 24,12 0,09 MONZA BRIANZA 77,89 23,20 0,09 NAPOLI 73,98 22,04 0,08 NOVARA 81,58 24,30 0,09 NUORO 73,28 21,83 0,08 ORISTANO 74,15 22,09 0,08 PADOVA 80,69 24,04 0,09 PALERMO 72,49 21,59 0,08 PARMA 79,48 23,68 0,09 PAVIA 81,97 24,42 0,09 PERUGIA 78,36 23,34 0,09 PESARO URBINO 74,77 22,27 0,08 PESCARA 71,93 21,43 0,08 PIACENZA 80,79 24,07 0,09 PISA 76,64 22,83 0,08 PISTOIA 83,53 24,88 0,09 PORDENONE 77,54 23,10 0,09 POTENZA 67,91 20,23 0,07 PRATO 80,28 23,92 0,09 RAGUSA 70,37 20,96 0,08 RAVENNA 78,02 23,24 0,09 REGGIO CALABRIA 77,50 23,09 0,09 REGGIO EMILIA 84,46 25,16 0,09 RIETI 72,96 21,73 0,08 RIMINI 79,62 23,72 0,09 ROMA 75,37 22,45 0,08 ROVIGO 77,33 23,04 0,09 SALERNO 71,23 21,22 0,08 SASSARI 74,78 22,28 0,08 SAVONA 74,47 22,18 0,08 SIENA 81,56 24,30 0,09 SIRACUSA 76,42 22,76 0,08 SONDRIO 78,39 23,35 0,09 TARANTO 74,55 22,21 0,08 TERAMO 75,54 22,50 0,08 TERNI 75,08 22,37 0,08 TORINO 80,49 23,98 0,09 TRAPANI 73,11 21,78 0,08 TRENTO 86,64 25,81 0,10 TREVISO 83,03 24,73 0,09 TRIESTE 77,09 22,97 0,08 UDINE 77,31 23,03 0,09 VARESE 79,57 23,70 0,09 VENEZIA 81,59 24,31 0,09 VERB. C. OSSOLA 81,97 24,42 0,09 VERCELLI 81,28 24,21 0,09 VERONA 80,71 24,04 0,09 VIBO VALENTIA 70,36 20,96 0,08 VICENZA 80,24 23,90 0,09 VITERBO 74,88 22,31 0,08

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La Circolare INPS 72/2023 è il riferimento normativo per compartecipanti familiari, piccoli coloni e salari convenzionali agricoli, disciplinando il calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi secondo il DPR 488/1968. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare correttamente le retribuzioni di riferimento provinciali, i contributi integrativi volontari e la riliquidazione delle prestazioni economiche nel settore agricolo.

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