Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all’emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 03/08/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 73
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98. Disposizioni in materia di integrazione salariale
ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti
all’emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle disposizioni in materia di accesso alla CIGO
e alla CISOA recate dagli articoli 1 e 2 del decreto–legge n. 98/2023 e si forniscono le relative
istruzioni operative e contabili.
INDICE
Premessa
1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile,
lapideo e dell’escavazione
1.1 Aspetti contribuitivi
1.2 Modalità operative
1.3. Modalità di esposizione del conguaglio
1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale
operai agricoli (CISOA)
2.1 Modalità di presentazione della domanda
2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento
2.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata
2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
3 Risorse finanziarie
4 Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 28 luglio 2023, n. 98, recante
“Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 29 luglio 2023, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, in
particolare, due disposizioni con le quali, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei
lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune
categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e per
quelli tutelati dalla Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), l’accesso agli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi metereologici avversi.
Si ricorda che le indicazioni che i datori di lavoro devono seguire per richiedere il trattamento di integrazione
salariale ordinaria con la causale “eventi meteo”[1], nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
conseguenti alla presenza di temperature particolarmente elevate, sono state riepilogate nel messaggio n. 2729 del
20 luglio 2023.
Tanto premesso, con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
illustrano i contenuti delle disposizioni in oggetto e si forniscono le relative istruzioni operative.
1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai
settori edile, lapideo e dell’escavazione
L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e
delle escavazioni -rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 10, lettere m), n), e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni
o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da
eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel
limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo
decreto legislativo.
Si evidenzia che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’articolo 10, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato D.lgs n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non
evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE)[2],
non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in base al
quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è
richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla
data di presentazione della domanda di concessione.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023, confermando la disposizione già
contenuta all’articolo 13, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di
integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale
secondo le misure e i criteri declinati dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.
Infine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per
eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
1.1 Aspetti contributivi
Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del
decreto–legge n. 98/2023 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del D.lgs
n. 148/2015.
L’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 ribadisce, infatti, l’applicazione del principio generale di cui al comma 3
dell’articolo 13 del D.lgs n. 148/2015 anche per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel
periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro di cui al paragrafo precedente, in quanto
determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE)[3].
Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 attiene all’esclusione delle
sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023
ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del
medesimo decreto legislativo[4].
Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto–legge n. 98/2023 rilevano ai fini della
determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, qualora sia
dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.
Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi
diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9/2017).
Si rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi
755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di
integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 98/2023, relativamente alle quote di
TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.
1.2 Modalità operative
Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione
illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni
continueranno ad attenersi alle consuete modalità.
1.3. Modalità di esposizione del conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi
dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione
bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio
dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il
conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in
<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>,
valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L142”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art.1 - DL 98/23”.
Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice
di conguaglio già in uso “L038”. (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017)
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite
flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle
autorizzazioni.
1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Per quanto attiene la compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità
previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.
2. Disposizioni in materia di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
L’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023[5] e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei
casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di
riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.
Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il
trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal
lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di
sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno.
La previsione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 89/2023 deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla
disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l’accesso al trattamento di CISOA
anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa nel solo caso di domanda per avversità atmosferiche e con
riferimento ai soli operai a tempo indeterminato.
Il medesimo articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre
nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero
massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione sono equiparati a periodi lavorativi ai
fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.
Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le
posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la
parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata
coperta da CISOA.
2.1 Modalità di presentazione della domanda
Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione
dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 29
luglio 2023 al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità
indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. Le suddette istanze dovranno essere presentate a
fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di
riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.
Le domande per periodi di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere
presentate entro l’ordinario termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di riduzione.
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera
dell’attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la
causale ordinaria “eventi atmosferici”.
2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento
Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023, le
domande riferite ai trattamenti disciplinati dal medesimo articolo (riduzioni orarie per intemperie stagionali), in
deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972, sono autorizzate direttamente dall’Istituto, con
provvedimento a cura del Direttore della struttura territorialmente competente.
I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto.
Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell’attività lavorativa per intemperie
stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in
capo all’apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972.
2.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata
Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una
diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.
Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso
UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall’evento il campo
<DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:
<CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore
effettivamente lavorate; <DichGOR> flag con valore “S”.
Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell’attività lavorativa per l’intera
giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso Uniemens/Posagri.
2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto
Per il pagamento diretto della prestazione di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, i datori di
lavoro dovranno utilizzare, come di consueto, l’apposito modello “SR43”.
3. Risorse finanziarie
In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 1 e dal comma 4 dall’articolo 2 del decreto–legge n.
98/2023, per la copertura delle misure in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione
speciale operai agricoli (CISOA) sono stanziati, rispettivamente, 8,6 milioni di euro e 1,4 milioni di euro per l'anno
2023.
Si precisa che il finanziamento riguarda le prestazioni di sostegno al reddito in esame - e la relativa contribuzione
figurativa - che non sarebbero state autorizzate nell’ordinario regime previsto dal D.lgs. n. 148/2015, con
riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO (52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità
produttiva), e dalla legge n. 457/1972, con riguardo al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CISOA
(90 giornate nell’anno per ciascun lavoratore).
4. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 98/2023, in
attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dalle ondate di calore, che superano gli ordinari limiti di fruizione dei previsti per i trattamenti di
integrazione salariale ordinaria (CIGO) e della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), sono a carico
dello Stato.
Pertanto, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, (GIAS),
evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU), si istituiscono nuovi conti come di
seguito illustrato:
CIGO
I trattamenti di CIGO previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 98/2023 verranno corrisposti ai lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per gli eventi non evitabili
(EONE), secondo quanto indicato nelle istruzioni già rilasciate, con riferimento alla modalità di erogazione della
prestazione.
Ai fini della corretta rilevazione contabile delle prestazioni di integrazione salariale ordinaria che superano gli ordinari
limiti di fruizione è stato istituito l’apposito codice evento: 13 EONE autorizzato in deroga ex art. 1 DL 98/23.
Pagamento diretto
I trattamenti erogati direttamente ai beneficiari verranno corrisposti tramite la procedura dei pagamenti accentrati al
conto di nuova istituzione:
GAU30456 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio
2023, n. 98 - a pagamento diretto;
GAU10456 per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito
da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo "03300 - Somme non riscosse dai beneficiari – CIGO art. 1
DL98/2023 - GAU".
L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la
stessa procedura dei pagamenti accentrati tramite il nuovo conto di debito GPA10292.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce
il nuovo conto:
GAU24456 per rilevare i recuperi e/o reintroiti relativi ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF - ai
lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o
riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del decreto-legge 28
luglio 2023, n. 98.
Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il codice di bilancio
"1228".
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al
conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura
"Recupero indebiti per prestazioni".
il codice bilancio "1228" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del
conto GPA00069.
Prestazione a conguaglio
I trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti appartenenti ai
settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo
dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 - verranno rilevati dal nuovo conto:
GAU30486 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ammessi a conguaglio con il sistema
di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98.
La procedura contabile di ripartizione UniEmens provvederà a rilevare automaticamente l'onere abbinando il nuovo
conto co.ge. per quanto valorizzato al codice del DM virtuale "L142 - Conguaglio CIGO art. 1 - DL 98/23".
Per la rilevazione dell'onere relativo alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale entro il limite delle 52
settimane, si rinvia alle istruzioni contabili a valere sulla GPT comunicate in occasione della pubblicazione della
circolare n. 9/2017.
Infine, la rilevazione contabile dell'onere relativo alla contribuzione figurativa connessa alle prestazioni in argomento
verrà rilevata al nuovo conto GAU32456.
CISOA
Per quanto indicato nelle note operative esposte nei paragrafi precedenti gli oneri relativi ai trattamenti di CISOA
erogati per i periodi dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con la causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”
saranno erogati a pagamento diretto e, con la causale “eventi atmosferici”, saranno erogati sia con il sistema del
conguaglio che a pagamento diretto ai beneficiari.
Gli oneri relativi ai predetti trattamenti eccedenti gli ordinari limiti di fruizione della prestazione (90 giornate annue
per ciascun lavoratore) saranno a carico dello Stato e pertanto verranno istituiti nuovi conti con riferimento alla
modalità di erogazione.
Per la rilevazione degli oneri dei trattamenti in argomento, ma fruiti entro i limiti, si rinvia alle istruzioni in uso a
carico della GPT.
Pagamento diretto
I trattamenti di CISOA per "intemperie stagionali", in deroga agli ordinari limiti di fruizione delle 90 giornate
nell’anno per ciascun lavoratore, sono corrisposti dall'Istituto direttamente ai beneficiari tramite la procedura dei
pagamenti accentrati al conto di nuova istituzione:
GAU30296 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli a
tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra
il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - a pagamento diretto;
GAU10296 per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati al conto GPA10031, assistito
da partitario contabile, con l'indicazione del nuovo "03299 - Somme non riscosse dai beneficiari – CISOA art. 2
DL98/2023 - GAU".
L'eventuale riemissione in pagamento dei riaccrediti per pagamenti non andati a buon fine verrà gestita tramite la
stessa procedura dei pagamenti accentrati tramite il nuovo conto di debito GPA10293.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate si istituisce
il nuovo conto:
GAU24296 per rilevare i recuperi e/o reintroiti relativi ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli
operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel
periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni" il codice di bilancio
"1227".
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al
conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura
“Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio "1227" evidenzierà, inoltre, anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del
conto GPA00069.
Prestazioni a conguaglio
Gli oneri relativi ai trattamenti di CISOA erogati oltre i limiti di fruizione per periodi dal 29 luglio 2023 al 31
dicembre 2023, saranno rilevati dalla procedura gestionale conferente con il sistema contabile al nuovo conto
GAU30506 per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai agricoli
(CISOA) fruiti dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 oltre i limiti, corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro ammessi a conguaglio tramite flusso POSAGRI - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Infine, la rilevazione contabile dell'onere relativo alla contribuzione figurativa connessa alle prestazioni in argomento
verrà rilevata al nuovo conto GAU32296.
Come di consueto, i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]
Si ricorda che le sospensioni dell’attività lavorativa dovute a eventi meteorologici rientrano tra gli interventi
determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
[2] L’elenco degli eventi EONE è riportato nel messaggio n. 1963/2017.
[3] L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 98/2023 dispone che: “A carico delle imprese che
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.
[4] L’articolo 12, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 prevede, infatti, che: “Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non
trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione
dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o)”.
[5] Data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98/2023.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30456
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e
delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 - pagamento diretto
Denominazione abbreviata CIGO ANF SETT.ED.LAP. - ART.1 DL98/2023 - PAG.DIR.
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GAU30486
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF ai lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e
delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ammessi a
conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 1 del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata CIGO ANF CONG DM SETT.ED.LAP. - ART.1 DL98/2023 - DM
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto GAU10456
Denominazione completa Debito per i trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei
confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai
settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31
dicembre 2023 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 -
pagamento diretto
Denominazione abbreviata DEB. CIGO ANF SETT. ED. LAP. - ART.1 DL98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GPA10292
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi ai
trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei confronti dei
lavoratori dipendenti dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile,
lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività
lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 -
art. 1 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata DEB. RIEM.RIACCREDTI CIGO ANF - ART.1 DL98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio D 8U2220099 - A 8E2320099 / PNE112013
Tipo variazione I
Codice conto GAU24456
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e/o reintroiti di trattamenti di integrazione
salariale e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro
appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le
sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo
dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del decreto-legge 28 luglio
2023, n. 98
Denominazione abbreviata REC.REINT. CIGO ANF SETT.ED.LAP. - ART.1 DL98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità S - movimentabilità manuale
Capitolo 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU32456
Denominazione completa Onere per i contributivi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei
trattamenti di integrazione salariale erogati ai lavoratori dipendenti
dei datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle
escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 - art. 1 del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata ON.CTR FIG. CIGO - ART. 1 DL 98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Voce Bilancio UTB14001604
Tipo variazione I
Codice conto GAU30296
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai
agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio
e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
- a pagamento diretto
Denominazione abbreviata CISOA ANF OP.AGR OTI - ART.2 DL98/2023 - PAG.DIR.
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo 3U1205010
Tipo variazione I
Codice conto GAU30506
Denominazione completa Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai
agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio
e il 31 dicembre 2023 corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di
lavoro ammessi a conguaglio tramite denuncia - art. 2 del decreto-
legge 28 luglio 2023, n. 98 - POSAGRI
Denominazione abbreviata CISOA ANF CONG.AGR OTI - ART.2 DL98/2023 - POSAGRI
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo 3U1205010
Tipo variazione I
Codice conto GAU10296
Denominazione completa Debito per i trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF nei
confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le
sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo
compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-
legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata DEB. OP.AGR OTI -CISOA ANF - ART.2 DL98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo 3U1205010
Tipo variazione I
Codice conto GPA10293
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi ai
Trattamenti di integrazione salariale e connessi ANF agli operai
agricoli a tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni
dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio
e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata DEB. RIEM.RIACCREDTI CISOA ANF - ART.1 DL98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Capitolo/Voce Bilancio D 8U2220099 - A 8E2320099 / PNE112013
Tipo variazione I
Codice conto GAU24296
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e/o reintroiti di trattamenti di integrazione
salariale e connessi ANF agli operai agricoli a tempo indeterminato
(OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate
nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023 - art. 2 del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata REC.REINT. CISOA ANF SETT.ED.LAP. - ART.2 DL98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità S - movimentabilità manuale
Capitolo 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU32296
Denominazione completa Onere per i contributivi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei
trattamenti di integrazione salariale erogati agli operai agricoli a
tempo indeterminato (OTI) per le sospensioni o riduzioni dell'attività
lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31
dicembre 2023 - art. 2 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98
Denominazione abbreviata ON.CTR FIG. CISOA - ART. 2 DL 98/2023
Inizio Validità Mese 08 Anno 2023
Movimentabilità P10 - bloccato alla movimentabilità manuale
Voce Bilancio UTB14001604
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