Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 03/08/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 74
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero
contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio
attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi
dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno
2023, l’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha
modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sia riconosciuto con
riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra
il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Con la presente circolare,
condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le
relative indicazioni operative.
INDICE
1. Applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1°
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023
2. Istruzioni contabili
1. Applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con
decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023
Con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020, n. 47 del 23 marzo 2021 e n. 59 del 16 maggio 2022,
l’Istituto ha illustrato gli aspetti normativi e fornito le istruzioni operative per l’accesso
all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge
di Bilancio 2020), successivamente modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Il predetto beneficio, destinato in origine ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli
professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età
inferiore a quarant’anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate
tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle
medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Successivamente, sulla disciplina dell’esonero medesimo è intervenuto l’articolo 1, comma
520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le
parole: “e il 31 dicembre 2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022”, estendendo, quindi,
l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, l’esonero è stato esteso alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2023, essendo intervenuto sulla disciplina l’articolo 1, comma 300, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre
2022” con le parole “e il 31 dicembre 2023”.
Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di
attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 3
giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto
per l’intero nucleo.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
- il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 503, della legge n. 160/2019, l'esonero in
oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e
n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli aiuti de minimis.
In particolare, per ciò che riguarda la misura dell’esonero in questione, al fine del rispetto del
limite de minimis previsto dalla normativa vigente, si rammenta che il coltivatore diretto può
richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso, come titolare o per sé
stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica,
accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione
bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle
nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e
IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”. Non saranno prese in considerazione le domande
presentate per altre vie (ad esempio, in formato cartaceo o tramite l’invio via PEC o posta
elettronica) o su moduli relativi ad anni precedenti.
2. Istruzioni contabili
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2023,
che ha esteso l’efficacia dell’esonero in trattazione anche alle iscrizioni effettuate dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi
degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), con onere a carico dello Stato, il
seguente conto:
- GAW37669 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori
agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza
agricola nell’anno 2023, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, che ha modificato l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, l’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l’articolo 1, comma 503,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37669
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a
quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola
nell’anno 2023, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma
300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha
modificato l’articolo 1, comma 520, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, l’articolo 1, comma 33, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e l’articolo 1, comma
503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Denominazione abbreviata SGRV.ON.CTR.CD E IAP 2023 -ART.1, C300 L.197/2022
Validità e movimentabilità 06/23-P10- BLOCCATO NELLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209069
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