Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Il Referente PNRR
Roma, 17-03-2023
Messaggio n. 1060
OGGETTO: Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati
invalidanti e dell'handicap. Servizio di allegazione documentazione
sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120
1. Semplificazioni in materia di accertamento sanitario. Il dato normativo
L’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto importanti novità in tema di accertamento
delle minorazioni civili e dell'handicap.
Più precisamente, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di
riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche
preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola
documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita
diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione
obiettiva.
Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una
valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà
la persona a visita diretta. L’articolo richiamato, infatti, prevede che:
“1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e
dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a
redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui
sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta
unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato
medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di
accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la
documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a
visita diretta”.
Con il presente messaggio si riepilogano le modalità operative vigenti e le attività che l’Istituto
sta realizzando per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria in
oggetto.
2. Nuova modalità di espletamento delle visite mediche di accertamento delle
minorazioni civili e dell’handicap
Sebbene inizialmente legata alle contingenze emergenziali, la nuova disciplina rappresenta già
oggi una modalità di accertamento medico-legale in uso in materia di invalidità civile.
Al riguardo, la produzione degli atti può trovare impulso:
a. su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione
assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il
richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;
b. su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul
sito www.inps.it, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità
digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online
anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.
La valutazione agli atti è immediatamente applicabile per:
a. tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede
direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);
b. le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
L’espletamento dell’accertamento medico-legale secondo le modalità dettate dall’articolo 29-
ter in commento, oltre a semplificare l’intero iter sanitario-amministrativo, garantisce tempi
celeri di definizione delle istanze e assicura altresì un uso razionale ed efficiente delle risorse a
disposizione dell’Istituto. La modalità di valutazione agli atti, inoltre, consente di ottenere una
significativa riduzione dei tempi medi di chiamata a visita per tutte le casistiche per le quali le
richiamate disposizione dell’articolo 29-ter non possano trovare applicazione.
Pertanto, la valutazione agli atti deve essere incentivata e operata tutte le volte in cui la
documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. La valutazione
obiettiva sulla base dei documenti non è possibile solo allorquando i documenti non sono
sufficienti per redigere il verbale.
Si ricorda, infatti, che gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio
solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto
generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un
pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai
fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto
intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese.
Qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro
quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a
visita diretta.
Nel verbale redatto in sede di visita, la Commissione darà evidenza dei documenti prodotti
dall’istante ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 e degli elementi acquisiti
in sede di visita, non desumibili dagli atti trasmessi, in base al quale è stato espresso il giudizio
medico–legale.
Il messaggio n. 3315/2021 (a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio) ha fornito indicazioni
sulle modalità operative di caricamento e invio dei documenti.
Le stesse modalità sono state dettagliatamente specificate e ampliate dal messaggio n.
3574/2022.
Le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno
quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in
riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale
sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di
miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso
giudizio medico-legale.
È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in
ragione delle patologie esaminate.
3. Progetto PNRR avente a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione
sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”
In relazione al quadro normativo sopra descritto è stato attuato il progetto PNRR avente a
oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento
dell’invalidità civile e previdenziale”.
Al riguardo, i messaggi sopra richiamati hanno reso nota l’implementazione del servizio di
domanda online che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e al Patronato, in caso
di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la
documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. È
stata, inoltre, inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione
sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione
anche successivamente alla trasmissione della domanda.
Tale servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.
Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non
sarà presa in considerazione.
4. Estensione dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 agli accertamenti
degli stati invalidanti svolti dalle commissioni mediche ASL
In aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter,
l’Istituto sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le
ASL con l’Istituto che consentirà la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e
quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni
mediche delle ASL.
La nuova funzionalità sarà illustrata in un messaggio di prossima pubblicazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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