Evento alluvionale verificatosi nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023. Domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 per eventi oggettivamente non evitabili, nonché al trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457/1972 (CISOA). Precisazioni e istruzioni operative
Evento alluvionale verificatosi nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023. Domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 per eventi oggettivamente non evitabili, nonché al trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457/1972 (CISOA). Precisazioni e istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 10-05-2023
Messaggio n. 1699
OGGETTO: Evento alluvionale verificatosi nella Regione Emilia-Romagna a
partire dal 1° maggio 2023. Domande di accesso al trattamento
ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione
salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai
Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n.
148/2015 per eventi oggettivamente non evitabili, nonché al
trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457/1972 (CISOA).
Precisazioni e istruzioni operative
Premessa
In conseguenza dei gravi eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito
il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena,
il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza
per la Regione Emilia–Romagna.
Pertanto, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle modalità di
presentazione delle domande per l’accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale
(CIGO), di assegno di integrazione salariale, nonché di cassa integrazione speciale operai
agricoli (CISOA), da parte dei datori di lavoro, colpiti dall’alluvione e rientranti nel campo di
applicazione della CIGO, della CISOA, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di
solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1. Domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale
Ai fini della trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i
datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra
tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Si ricorda che, per le causali EONE, sono previsti i criteri e gli elementi di semplificazione che
seguono:
• non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere
presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
• i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure
previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione
salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29,
comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in
applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015;
• le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui
l’evento si è verificato;
• l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo
l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché
alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la
durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il
numero dei lavoratori interessati.
Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nei territori sopra indicati e in
considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del
4 maggio 2023, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità
produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la
causale “Incendi - crolli - alluvioni” non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha
determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere
sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della
domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non
abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in
ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di
assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei
locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
Anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non
evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.
Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per
ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle
Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni
può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia
delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e ad attestare
l’avvenuta sospensione o riduzione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei
locali o del persistere dell’impraticabilità medesima.
Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all’atto della domanda non determina
in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, da parte
della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio.
In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono
indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per
ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano
conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del
funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività
di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi
addizionali.
Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può
chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della
domanda già presentata.
Si ricorda altresì che, alla luce delle istruzioni operative già fornite dall’Istituto in materia,
l’informativa sindacale - che come sopra precisato, per quel che riguarda le causali in esame,
non è preventiva - qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta
successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria
formulata dalla Struttura territorialmente competente.
Sempre in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo
- sia industriali che artigiane - non sono tenute a effettuare la già menzionata informativa per
le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale.
Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo
per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13
settimane consecutive.
I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda di accesso
ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza
e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel presente messaggio. I datori di
lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n.
148/2015 dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della
domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la
domanda con Prot. NNN”.
2. Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
L’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce che agli impiegati e operai
agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni
dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, possa essere concesso il
trattamento di CISOA previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo
non superiore a 90 giorni.
Si evidenzia che il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della
sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del
requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro, previsto dal terzo
comma del menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.
Si ricorda, inoltre, che i periodi di corresponsione del trattamento in argomento non
concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale di cui al citato articolo
8 della legge n. 457/1972 e che gli stessi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del
requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro.
Per richiedere il trattamento di cui trattasi i datori di lavoro interessati dovranno presentare,
con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o
avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.
Si ricorda, infine, che i predetti trattamenti di CISOA sono soggetti al limite massimo mensile
di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 1699/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.