Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2207/2023
Assistenza fiscale 2023. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Riferimento normativo
Assistenza fiscale 2023. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 14-06-2023
Messaggio n. 2207
OGGETTO: Assistenza fiscale 2023. Servizi al cittadino per la verifica dei
conguagli fiscali di cui al modello 730/4
1. Premessa
Con il presente messaggio si comunica che, anche per il 2023, l’INPS assicura, nella sua
qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano
indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le
operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.
A tale fine, sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it), nella scheda servizio “Assistenza fiscale
(730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il consueto manuale d’uso per i Centri di
assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitatiaggiornato al 2023, al quale si rinvia per ogni
istruzione di dettaglio. Il medesimo manuale è disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.
2. Il rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante
In via preliminare si ricorda che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno
di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il
dichiarante.
Il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da
imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a
vittime del dovere (cfr. il riscontro a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 956-246/2020) o le
prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale
per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).
Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in
data antecedente al 1° aprile 2023.
I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e riportano i conguagli derivanti dalla
dichiarazione 730, che i sostituti d'imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al
dichiarante, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.
L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno
2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione
di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione
assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).
A titolo meramente esemplificativo, non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in
via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum
erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure se nel corrente anno non sia stata erogata
alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi
corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha previsto tre codici particolari di diniego (ulteriori a
quelli disponibili per la generalità dei sostituti di imposta) a uso esclusivo dell'INPS per
comunicare alla stessa Agenzia la mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.
Per i casi di incapienza, cioè nei casi in cui sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i
conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di
prestazione esente) sono previsti i seguenti codici:
codice CP, conguaglio non possibile parziale;
codice CT, conguaglio non possibile totale.
A partire dal corrente anno 2023, per il modello 730 è stato individuato un ulteriore codice
diniego relativo ai soggetti che risiedono all’estero, i quali non possono utilizzare il predetto
modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma devono, invece, trasmettere all’Agenzia delle
Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”; si tratta del:
codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.
3. Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
Ai fini dell’assistenza fiscale 2023, i contribuenti con la propria identità digitale (SPID almeno
di livello 2, CIE, CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i
relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”,
presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:
avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia
delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui
l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS
all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati
mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 in
possesso del contribuente e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in
pagamento, si rammenta quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, a
debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi
eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a
credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge, se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla
liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4.
Tale dato è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4, al rigo 161, se a debito
del contribuente, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o
dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2), o al rigo 163, se a credito del
contribuente, con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente
pensionistico in busta paga”.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di trasmettere
online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o
cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la
data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.
Anche attraverso l’app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”, è possibile
consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi
all’applicazione dei conguagli.
4. Annullamento e variazione della seconda rata di acconto
L’annullamento o la variazione della seconda rata di acconto, il cui addebito è previsto per il
mese di novembre 2023, può subire un differimento in relazione al momento in cui viene
effettuata la richiesta di variazione e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di
pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2023.
Qualora la richiesta pervenga successivamente, rispetto all’elaborazione delle prestazioni in
pagamento nel mese di novembre 2023 e, quindi, non sia possibile applicare con
immediatezza la variazione richiesta, tale riduzione verrà applicata nella successiva mensilità di
dicembre 2023, rimborsando l’importo relativo alla seconda rata di acconto, trattenuto nel
mese di novembre 2023.
5. Gestione delle risultanze contabili
Dal 2020 l’INPS riceve le risultanze contabili dei modelli 730/4 esclusivamente dall’Agenzia
delle Entrate e, pertanto, comunica solamente alla stessa Agenzia i casi per i quali non è
tenuto a effettuare i conguagli (cosiddetto “diniego”).
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi
nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito
della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti
spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con
l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le
modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
L’informazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il
tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione
stessa.
Si precisa inoltre che, nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti
dall’INPS dovranno essere versati dagli eredi all’Agenzia delle Entrate, ma non saranno dovuti
gli acconti delle imposte per il 2023. Le somme a credito non rimborsate, riportate nella
Certificazione unica (CU) 2024, potranno essere oggetto della dichiarazione dei redditi
dell’anno 2024 (per i redditi dell’anno 2023) per conto della persona deceduta; in alternativa,
gli eredi potranno chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve
separare la propria posizione tributaria e versare le eventuali somme a debito di sua
competenza, mentre potrà fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla
successiva annualità.
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, in
linea generale, è fissato al 30 settembre 2023; tuttavia, quest’anno la scadenza è posticipata
al 2 ottobre 2023, ricadendo di sabato il 30 settembre 2023.
In merito, si ricorda che, come previsto nelle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (cfr. il
paragrafo 9.1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013), la
rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro
il mese di novembre.
Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni
erogate dall’INPS, si precisa che non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate
scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia
ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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