Quali sono i criteri per richiedere l'integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a temperature elevate?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2729/2023 stabilisce le regole per accedere al trattamento di integrazione salariale quando il lavoro viene sospeso o ridotto a causa di ondate di calore. La soglia principale è fissata a 35°C, ma non è l'unico criterio: l'INPS riconosce anche temperature inferiori se si considera la "temperatura percepita", che aumenta in presenza di elevata umidità. Questo significa che un datore di lavoro può richiedere l'integrazione anche con 30°C se l'umidità è alta e rende il lavoro effettivamente più difficile.
La valutazione non dipende solo dai numeri del termometro, ma anche dalla tipologia di attività svolta: lavori all'aperto senza protezione dal sole, attività che utilizzano materiali sensibili al calore, o lavorazioni in ambienti chiusi senza ventilazione hanno diritto all'integrazione anche con temperature più basse. L'INPS consiglia di utilizzare i dati dei dipartimenti meteoclimatici e della protezione civile per supportare la richiesta.
Un aspetto importante riguarda la sicurezza: se il responsabile della sicurezza aziendale dispone la sospensione per rischi alla salute dei lavoratori dovuti al calore, l'integrazione è riconoscibile automaticamente, purché le cause non siano imputabili al datore di lavoro. Questa norma si applica anche ai lavoratori agricoli (CISOA) e ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.
In pratica, un'azienda che sospende la produzione per caldo eccessivo deve documentare: la temperatura rilevata, il tasso di umidità, la tipologia di lavoro svolto e le condizioni ambientali. Con questa documentazione, può richiedere all'INPS il trattamento di integrazione salariale per i propri dipendenti, anche se la temperatura è inferiore a 35°C.
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Riferimento normativo
Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – temperature elevate. Indicazioni.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 20-07-2023
Messaggio n. 2729
OGGETTO: Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” – temperature elevate.
Indicazioni.
In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio
nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività
lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del
trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.
Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in
conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la
causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature
risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a
35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento
ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d.
“percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di
umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore
a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve
tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori
(temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia
maggiore di quella effettivamente rilevata.
Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità
della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene
svolta.
Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura
“percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore
determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al
trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non
proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che
non sopportano il forte calore.
In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla
tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al
trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le
documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari
dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle
lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o
raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché
nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa
integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese
agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.
Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui
il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la
sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non
siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di
lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature
eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso
al trattamento di integrazione salariale.
Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il
ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai
datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà
bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della
positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate,
occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di
svolgimento della stessa.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 2729/2023 disciplina l'accesso agli ammortizzatori sociali per "eventi meteo" con causale temperature elevate, applicabile a datori di lavoro ordinari, iscritti al FIS e ai Fondi di solidarietà bilaterali. Commercialisti e responsabili HR devono valutare la temperatura percepita, il tasso di umidità, la tipologia di attività lavorativa e le indicazioni del responsabile della sicurezza per documentare correttamente le richieste di integrazione salariale e cassa integrazione ordinaria.
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