Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istanza di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, dei datori di lavoro domestico e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
Quali sono le modalità e i termini per presentare l'istanza di sospensione dei contributi previdenziali a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 2900/2023 disciplina la sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori specificati nel decreto-legge 61/2023. La sospensione riguarda artigiani, commercianti, datori di lavoro domestico e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, con scadenze sospese dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Per gli artigiani e commercianti sono sospesi i contributi sul minimale del I e II trimestre 2023, il saldo 2022 e il primo acconto 2023; per i datori di lavoro domestico, i contributi del II trimestre 2023 e quelli derivanti da cessazione entro il 31 agosto; per i liberi professionisti, il saldo 2022 e il primo acconto 2023. L'istanza deve essere presentata entro il 20 novembre 2023 attraverso i rispettivi cassetti previdenziali INPS, allegando il modulo SC101. Ciascuna categoria ha un percorso telematico specifico: artigiani e commercianti utilizzano la "Comunicazione bidirezionale", datori di lavoro domestico la sezione "Comunicazioni", e liberi professionisti la procedura "Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna". È importante sottolineare che la sospensione si applica esclusivamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori colpiti dagli eventi atmosferici.
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Riferimento normativo
Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istanza di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, dei datori di lavoro domestico e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-08-2023
Messaggio n. 2900
OGGETTO: Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei
territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Istanza di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciale, dei datori di lavoro domestico e
dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
1. Premessa
Con la circolare n. 67 del 20 luglio 2023 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito
di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che, a
causa degli eventi alluvionali che hanno interessato i territori indicati nell’allegato 1 al
medesimo decreto-legge, a fare data dal 1° maggio 2023, ha disposto la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31
agosto 2023.
Tale decreto-legge, successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2023, n. 100.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni per la
presentazione dell’istanza di sospensione, da inoltrare entro la data del 20 novembre 2023.
2. Artigiani ed esercenti attività commerciale
Si ricorda che per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito
di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti
delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito
imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito
eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito
eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile
per il II trimestre 2023.
Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione
“Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente
sul sito istituzionale dell’INPS, www.inps.it, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale
Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo
invio”, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1°
maggio 2023”.
È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale,
nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”.
3. Datori di lavoro domestico
Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione
in oggetto le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento,
che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione
se ricade entro il 31 agosto 2023.
Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione
dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale
(Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova
Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta
“Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.
È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale
dell’INPS, nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”.
Si rammenta che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è unicamente
per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi
atmosferici in trattazione.
4. Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
Per i liberi professionisti sono compresi nell’ambito di applicazione della menzionata
sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le
scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi
dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e iscritti alla Gestione
separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.
L’istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per
liberi professionisti” presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso:“Cassetto
previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione
alluvione Emilia Romagna”.
La procedura permette al libero professionista di compilare i dati presenti nel modello “SC101”
(presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale.
Una volta terminata l’acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo
dell’istanza presentata.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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La sospensione contributiva per calamità naturali si applica a soggetti iscritti alle gestioni INPS (artigiani, commercianti, Gestione separata) e riguarda specificamente i versamenti previdenziali e assistenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la territorialità dell'attività e i periodi di scadenza per compilare correttamente il modulo SC101, considerando che la normativa distingue tra minimale di reddito imponibile, saldo di contribuzione e acconti, con particolare attenzione al regime dei datori di lavoro domestico e alle scadenze differenziate per trimestre.
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