Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3356/2023

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Scorrimento delle graduatorie

Pubblicato: 25/09/2023 In vigore dal: 25/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Scorrimento delle graduatorie

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-09-2023 Messaggio n. 3356 OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Scorrimento delle graduatorie Con il messaggio n. 2530 del 6 luglio 2023 è stata comunicata, d’intesa con il Ministero della Salute, la riapertura, fino al 19 luglio 2023, della procedura dedicata agli psicoterapeuti per consentire la conferma e l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute svolte, prenotate, ma non confermate entro il 7 giugno 2023. È stata, inoltre, comunicata la riapertura della procedura per gli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei territori colpiti da fenomeni alluvionali, per le funzioni di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In tale ambito, è stata data la possibilità agli stessi psicoterapeuti di inserire fino al 15 settembre 2023 i soli dati di fatturazione delle sedute confermate per i pazienti dei territori alluvionati. Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, “le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari”; il successivo comma 11 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Pertanto, a decorrere dal 16 settembre 2023 è stata inibita qualsiasi operazione sulla procedura dedicata agli psicoterapeuti e l’INPS ha provveduto a verificare l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, per consentire, ove presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse ancora disponibili. I nuovi beneficiari ammessi al contributo possono, dalla data di pubblicazione del presente messaggio,visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 83 del 19 luglio 2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul portale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”. Il codice univoco assegnato deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato entro 180 giorni. L’erogazione del beneficio è garantita fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora, in fase di prima assegnazione del contributo, l’ultimo avente diritto della graduatoria regionale o provinciale abbia ricevuto un importo parziale rispetto a quello spettante per insufficienza di risorse, avrà diritto - all’esito dello scorrimento della graduatoria, in presenza di risorse residue - alla quota parte mancante per coprire l’intero importo dovuto, solo qualora abbia utilizzato, anche solo in parte, l’importo parziale precedentemente erogato. Si segnala, inoltre, che non è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; è, invece, possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate. Si ricorda, infine, che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo. Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica supporto.bonuspsicoterapia@inps.it. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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