Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, di modifica del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, e successive modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore marittimo SOLIMARE. Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n. 148/2015. Prime indicazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27-09-2023
Messaggio n. 3378
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto interministeriale dell’8 agosto 2023, di modifica del decreto
interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, e successive
modificazioni, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il
settore marittimo SOLIMARE. Adeguamento alle disposizioni di cui
agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.lgs n.
148/2015. Prime indicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
dell’8 agosto 2023 (Allegato n. 1).
Il provvedimento adegua, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 7-bis, e 30,
comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni del decreto
interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015, istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale per il
settore marittimo SOLIMARE (di seguito, anche Fondo SOLIMARE), alla novellata disciplina in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre
2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale dell’8 agosto 2023 recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto in
data 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le
Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento
rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo
spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore.
Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dalla data
del 7 ottobre 2023.
In merito alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento del Fondo in argomento, si
evidenzia quanto segue.
L’articolo 2 del decreto istitutivo n. 90401/2015, e successive modificazioni, è stato
integralmente sostituito; pertanto, possono accedere alla prestazione di assegno di
integrazione salariale, erogata dal Fondo SOLIMARE, tutte le imprese armatoriali, a
prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel
semestre di riferimento sono ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo SOLIMARE e possono
utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di
entrata in vigore del decreto di adeguamento, le domande di Assegno di integrazione salariale,
per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 22 settembre 2023.
Analogamente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale dell’8 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro del settore
marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di
riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono
più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo
contributivo.
Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra
individuati, saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di
finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico
del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente
dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del
contributo di finanziamento del FIS.
Con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate
il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di
recepire le suddette disposizioni.
Si precisa, inoltre, che tutti i datori di lavoro afferenti al Fondo SOLIMARE possono presentare
dal 7 ottobre 2023 istanze di Assegno di integrazione salariale ai sensi della novellata
normativa dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto istitutivo n. 90401/2015, e successive
modificazioni (cfr. l’art. 3 del decreto interministeriale dell’8 agosto 2023), in ordine alla
causale “contratto di solidarietà”, nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con
particolare riferimento alle durate della prestazione richiesta per causali straordinarie, per
periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22
settembre 2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 agosto 2023
Adeguamento del Fondo di solidarieta' del settore marittimo Solimare.
(23A05192)
(GU n.222 del 22-9-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo 1,
commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148
del 2015;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli oratori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico» che all'articolo 23 ha apportato
ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 204, lettera b), della
citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma
7-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il
quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di
solidarieta' di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo
n. 148 del 2015 gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano
anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi
gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla
disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento
entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del
relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi;
Visto, altresi', l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge
n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'articolo
30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente
modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge
n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede
che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata
della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di
integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale
dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle
durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del
decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i
fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di
adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei
trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di
integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1°
gennaio 2023;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha previsto la
proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla
riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza,
i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal
1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di
lavoro medesimi;
Visto l'articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le
medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che
prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte
delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione
di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno
2015, n. 90401 con il quale e' stato istituito il Fondo di
solidarieta' bilaterale del settore marittimo - Solimare, costituito
con accordo collettivo sottoscritto in data 24 marzo 2014 tra
Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UIL
Trasporti, integrato dall'accordo stipulato in data 10 dicembre 2014
tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e
UIL Trasporti e Associazione italiana armatori di rimorchiatori a
Assorimorchiatori;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio
2016, n. 95933 con il quale ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 8,
del decreto legislativo n. 148 del 2015 e' stato ampliato il campo di
applicazione del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore
marittimo - Solimare a tutte le imprese del settore che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 maggio
2017, n. 99295, che ha modificato l'articolo 8, comma 3 del decreto
n. 90401 dell'8 giugno 2015, rimodulando il limite massimo dell'onere
a carico del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo -
Solimare per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario in
rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di
lavoro;
Visto l'accordo collettivo stipulato in data 10 ottobre 2022 tra
Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le
Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CIGL,
FIT-CISL e UIL Trasporti, con cui, le parti sociali firmatarie hanno
manifestato, nei termini previsti dalla legge, la volonta' di
adeguare il Fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo
Solimare, gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle
disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis
come introdotte rispettivamente dall'articolo 1, commi 204, lettera
b) e articolo 1, comma 208, lettera a) della legge n. 234 del 30
dicembre 2021, e di ampliare quindi la platea dei datori di lavoro
rientranti nel campo di applicazione del Fondo nonche' di adeguare
l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in
materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234
del 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che con l'accordo innanzi citato del 10 ottobre 2022 e'
stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta'
bilaterale del settore marittimo Solimare al fine adeguare i criteri
e i limiti della prestazione fornita dal Fondo a tutela del reddito
alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di
ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n.
148 del 2015, nonche' di apportare modificazioni in materia di
disciplina del Comitato amministratore, ampliando il numero di
componenti sia di parte sindacale sia di parte datoriale a fine di
garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali;
Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno
2015, n. 90401 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall'articolo 1 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95933 del
23 maggio 2016, e' sostituito dal seguente: «Il Fondo ha lo scopo di
attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e
del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere
dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa in relazioni alle causali previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria».
Art. 2
1. All'articolo 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 1, e' sostituito dal
seguente: «1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore
composto da quattordici esperti di cui sette designati dalle
Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt-CIGL,
Fit-CISL e Uiltrasporti e sette designati dalle Associazioni
datoriali Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e
Federimorchiatori. I sette esperti di parte datoriale in seno al
Comitato amministratore sono cosi' ripartiti: tre rappresentanti di
Confitarma, due rappresentanti di Assarmatori, un rappresentante di
Assorimorchiatori, un rappresentante di Federimorchiatori. I sette
esperti di parte sindacale in seno al Comitato amministratore sono
designati congiuntamente dalle Segreterie nazionali di sindacali
Filt-CIGL, Fit-CISL e Uiltrasporti.».
Art. 3
1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 giugno
2015, n. 90401, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) l'articolo 6, comma 1, e' sostituito dal seguente comma:
«Il Fondo provvede, in relazione alle causali previste dalla
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e
straordinarie, alla erogazione di un assegno di integrazione
salariale di importo pari al trattamento di integrazione salariale
vigente, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 148/2015, nonche' al versamento della contribuzione
correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria.»;
b) l'articolo 6, comma 2, e' sostituito dal seguente comma:
«La durata della prestazione dell'assegno di integrazione
salariale di cui al comma 1, che ai sensi dell'articolo 30, comma
1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 deve essere almeno pari
ai trattamenti di integrazione salariale a seconda della causale
invocata, e' prevista per le seguenti durate massime: con riferimento
alle integrazioni salariali per causali ordinarie pari alle durate
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015
mentre con riferimento alle causali straordinarie, ivi compresa la
causale del contratto di solidarieta', pari alle durate previste
dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comunque
nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo
4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015.».
Art. 4
1. All'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Le domande di accesso alla prestazione di cui all'articolo 6,
comma 1, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base
trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita'
del Fondo. Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto
delle durate massime previste dall'articolo 22 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, la singola domanda non puo' riguardare
interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.».
2. All'articolo 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall'articolo 1 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 99295 del
17 maggio 2017, al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo:
«In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al Fondo
con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il predetto limite
e' modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate
nel 2023; dieci volte nell'anno 2024; otto volte nell'anno 2025;
sette volte nell'anno 2026; sei volte nell'anno 2027 e cinque volte
nell'anno 2028.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2435
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