Interpello AdE In vigore IVA

Interpello AdE 80/2014

Aliquota IVA – Cessione prodotto dietetico – N. 80) Tabella A – Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

Pubblicato: 26/06/2023 In vigore dal: 26/06/2023 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alla cessione di un prodotto dietetico classificato come integratore alimentare secondo la nomenclatura combinata?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i prodotti dietetici presentati in dosi e destinati a funzionare come integratori alimentari, purché non siano nominati né compresi altrove, rientrano nella classificazione tariffaria NC 2106 e quindi nella voce 2107 della Tariffa doganale del 1987. Questi prodotti, se non esplicano effetti profilattici o terapeutici ma contribuiscono semplicemente al benessere dell'organismo, sono considerati "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" secondo il numero 80 della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972. Di conseguenza, alle loro cessioni si applica l'aliquota IVA agevolata del 10% anziché quella ordinaria del 22%. La distinzione fondamentale è che i prodotti esclusi da questo regime sono quelli destinati a prevenire o curare malattie, che rientrano nella categoria dei medicinali (voci 30.03 o 30.04) e seguono una diversa tassazione. Per ottenere questa qualificazione, è necessario un preliminare accertamento tecnico dell'Agenzia delle Dogane che certifichi la composizione merceologica del prodotto e la sua destinazione d'uso.

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Riferimento normativo

Aliquota IVA – Cessione prodotto dietetico – N. 80) Tabella A – Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 362/2023 OGGETTO: Aliquota IVA – Cessione prodotto dietetico – N. 80) Tabella A – Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO Alfa S.r.l., società leader nel settore farmaceutico, è in procinto di immettere in commercio un prodotto dietetico denominato ''X''. Il prodotto oggetto dell'istanza è presentato nella confezione originale destinata alla vendita al minuto costituita da un astuccio di cartone stampato su cui sono riportate le indicazioni d'uso e la posologia. La confezione contiene una bustina solubile. Nel foglio illustrativo il prodotto viene indicato come dispositivo medico certificato per il controllo del peso, la prevenzione ed il trattamento dell'obesità. In data xx/yy/zzzz, la Società ha presentato formale istanza di accertamento tecnico all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Dogane Ufficio tariffa Pagina 2 di 5 e classificazione, Sezione ITV e pareri di classificazione (di seguito, per brevità, la «Agenzia delle Dogane») al fine di verificare la riconducibilità del prodotto in esame alla voce tariffaria 2106, e, in particolare, al codice 2106.9092, così da valutare l'applicabilità o meno dell'aliquota IVA agevolata all'atto della commercializzazione. In data xx/yy/zzzz, l'Agenzia delle Dogane ha provveduto a trasmettere il proprio parere nel quale, concordando con la tesi della Società istante, ha precisato che ''sulla base degli elementi forniti dalla Società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove il prodotto in oggetto possa essere ricondursi alla sottovoce NC 2106 90''. L'Istante chiede, dunque, chiarimenti in merito all'applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell'aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 80), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura'') e allega, a tal fine, il parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Sulla base del parere tecnico rilasciato dall' Agenzia delle Dogane, la società ritiene che alle cessioni del prodotto in esame possa applicarsi l'aliquota IVA agevolata al 10% di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata Decreto IVA che ricomprende Pagina 3 di 5 ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura''. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 giugno 2010, n. 32/E, ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello finalizzate all'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche ''decreto IVA''). In particolare, per poter procedere in tale senso, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell'Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti. Sulla base di questo accertamento tecnico, l'Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella. Ciò posto, avendo riguardo al caso in esame, al fine di stabilire la misura dell'aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto ''X'', è utile richiamare integralmente il parere tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, del xx/yy/ zzzz prot. xxxxxx/RU, richiesto dall'Istante in merito alla classificazione merceologica dello stesso. In proposito, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che ''Si ritiene che, sulla base degli elementi informativi forniti dalla Società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 ­ la quale prevede la classificazione alla voce 2106 Pagina 4 di 5 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove ­ il prodotto in oggetto possa ricondursi alla sottovoce NC 2106 90. Infatti, come esplicitato nelle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea e per quanto si può desumere dalla sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite da C­410/08 a C­412/08 (Swiss Caps), tale tipologia di alimenti rientra nei ''complementi alimentari diversi''. La caratteristica di tali prodotti è quella di contribuire al benessere dell'organismo senza esplicare alcun effetto profilattico o terapeutico (vedi punto 16 voce 2106, che ricomprende tra i complementi alimentari le preparazioni, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio etc.., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro). Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute. Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04))''. Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale. Ai fini che qui interessano, il numero 80) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura''. Pagina 5 di 5 Tenuto conto del suddetto parere dell'ADM, si rileva che il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (cfr. risoluzione n. 383/E del 2008, risoluzione 31 ottobre 2005, n. 153/E, risoluzione 10 luglio 2008, n. 290/E, risoluzione 14 ottobre 2008, n. 383/E, risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332, 333, 382, 383, 385 e 386 del 2021). Si ritiene, dunque, che il prodotto in esame rientri tra le ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura'', le cui cessioni sono soggette ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento. Firma su delega del Direttore Centrale, Capo Divisione aggiunto Delega n. 14034 del 10 novembre 2022 IL CAPO SETTORE (firmato digitalmente)

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L'interpello IVA è lo strumento attraverso cui aziende farmaceutiche e produttori di integratori alimentari ottengono chiarimenti sulla corretta aliquota applicabile. La classificazione tariffaria secondo la Nomenclatura Combinata e il riferimento alle voci della Tariffa doganale 1987 sono elementi essenziali per distinguere tra preparazioni alimentari (10%), medicinali (4% o 22%) e dispositivi medici. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare il parere dell'Agenzia delle Dogane per escludere effetti terapeutici e applicare correttamente l'aliquota agevolata alle cessioni di integratori e complementi alimentari.

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