Interpello AdE In vigore IVA

Interpello AdE 98/2014

Aliquota IVA – Cessione lettiera per gatti – N. 98) Tabella A– Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

Pubblicato: 11/07/2023 In vigore dal: 11/07/2023 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alla cessione di lettiera per gatti composta principalmente da cascami di legno?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la lettiera per gatti composta al 99% da granuli di legno tenero e all'1% da carbone attivo può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal numero 98) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972 per i cascami di legno e la segatura. Questo trattamento agevolato si applica a condizione che il prodotto sia effettivamente riconducibile tra i beni indicati nella norma, ossia composto principalmente dai prodotti ivi elencati (legna da ardere, ceppi, ramaglie, fascine, cascami di legno e segatura, escluso il pellet, salvo per l'anno 2023). La classificazione doganale del prodotto nella voce 4401.3900 della Nomenclatura combinata rappresenta un elemento rilevante ma non determinante: ciò che conta è la composizione merceologica effettiva e la sua corrispondenza con i beni agevolati dalla norma IVA. L'Agenzia sottolinea che, sebbene la voce doganale 4401 attualmente vigente abbia una portata più ampia rispetto a quella del 1987 richiamata dalla norma IVA, l'applicazione dell'aliquota ridotta rimane subordinata alla verifica che il prodotto sia principalmente composto dai materiali specificamente indicati nel numero 98).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Aliquota IVA – Cessione lettiera per gatti – N. 98) Tabella A– Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 380/2023 OGGETTO: Aliquota IVA – Cessione lettiera per gatti – N. 98) Tabella A– Parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO La società Alfa ha come oggetto sociale la produzione, vendita, importazione, lavorazione, commercializzazione di prodotti chimici, minerari e/o chimici minerari non metallici. La società, tra l'altro, produce, importa e commercializza lettiere per gatti di vario tipo, di composizione differente in base al modello. La società intende commercializzare una lettiera con caratteristiche innovative in relazione alla quale sono sorte oggettive condizioni di incertezza in merito al trattamento IVA applicabile. Pagina 2 di 5 In particolare, tale incertezza riguarda l'applicabilità alla cessione di tale modello di lettiera dell'aliquota nella misura del 10 per cento di cui al n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale sono soggette ad IVA con applicazione di detta aliquota ridotta le cessioni di beni aventi ad oggetto ''legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine€ cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (voce doganale 44.01)''. La lettiera per gatti, oggetto della presente istanza, è composta (al 99 %) da granuli di legno tenero e (all'1%) da granuli di carbone attivo vegetale (utilizzati per incrementare il contenimento degli odori), tutti frantumati e vagliati per rendere la granulometria del prodotto il più uniforme possibile.La composizione della lettiera fa sì che dopo l'utilizzo la stessa possa completare il suo ciclo di vita in modo ecologico (tanto è vero che essa può essere smaltita tra i rifiuti organici oppure, in ridotte quantità, direttamente nella toilette di casa). Inoltre, gli speciali granuli di legno escludono la formazione di polvere e non rimangono attaccati alle zampe del gatto, evitando così che la lettiera venga portata al di fuori della vaschetta. L'Istante chiede, dunque, chiarimenti in merito all'applicazione alla cessione del prodotto di cui trattasi dell'aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 98), della Tabella A, parte III, del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (''legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)'') e allega, a tal fine, il parere tecnico rilasciato dalla Direzione dell'Agenzia delle Dogane ­ Ufficio Tariffa e Classificazione (di seguito, per brevità, ''Agenzia delle Dogane''). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Pagina 3 di 5 La società ha richiesto alla Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli una Informazione Tariffaria Vincolante (''ITV') in relazione al prodotto. In data xx/yy/zzzz, l'Agenzia delle Dogane ha completato l'accertamento tecnico e ha emesso l'ITV n. ......, accettando la classificazione del prodotto proposta dalla Società nella ''voce doganale'' 4401.3900, ossia tra la ''segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle o in forme simili, escluso pellet''. Successivamente in data xx/yy/zzzz, conformemente a quanto previsto al par. 9 dalla Circolare, la società ha presentato all'Ufficio Tariffa e Classificazione dell'Agenzia delle Dogane, istanza di parere tecnico tesa ad accertare l'effettiva composizione e qualificazione merceologica della lettiera oggetto dell'istanza in trattazione. L' Agenzia delle Dogane, in data xx/yy/zzzz, ha fornito riscontro alla suddetta istanza, trasmettendo il relativo ''accertamento tecnico'' (Prot. ....../RU) e rinviando alla menzionata ITV per quanto riguarda la classificazione doganale del prodotto nella voce 4401.3900. Ciò posto, la società, sulla base del parere tecnico rilasciato dall' Agenzia delle Dogane, ritiene, pertanto, che per le cessioni del prodotto in esame possa applicarsi l'aliquota IVA agevolata al 10% di cui al n. 98 della Tabella A, Parte III, allegata Decreto IVA che ricomprende ''legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine€ cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)''. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 14 giugno 2010, n.32/E, ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla trattazione delle istanze di interpello Pagina 4 di 5 finalizzate all'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A allegata al citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, per poter procedere in tale senso, è necessario un preliminare accertamento tecnico di competenza dell'Agenzia delle Dogane, teso ad acclarare la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti. Sulla base di questo accertamento tecnico, l'Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei beni ricompresi nella citata Tabella. Ciò posto, avendo riguardo al caso in esame, nel parere tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, del xx/yy/zzzz prot. ....../RU, richiesto dall'Istante in merito alla classificazione merceologica della ''Lettiera per gatti X'', l'Agenzia delle Dogane ha precisato che ''La Società dichiara di essere in possesso per lo stesso identico prodotto dell'ITV ...... rilasciata da questo ufficio il xx/yy/zzzz. Per quanto sopra, si rimanda a quanto indicato nella succitata ITV che classifica la lettiera per gatti, costituita ­ per dichiarazione di parte ­ al 99% da legno tenero e all'1% da carbone attivo, alla voce 4401: ''Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura avanzi e cascami di legno anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili'' e, precisamente alla sottovoce 44013900: ­''Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili'': ­­''altri''. Si precisa, inoltre, che non è stato richiesto un campione del prodotto, in quanto già analizzato per il rilascio dell'ITV sopracitata''. Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento Pagina 5 di 5 alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale. Ai fini che qui interessano, il numero 98) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ''legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01)''. Ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 197/2022, solo per l'anno 2023, anche il pellet di cui al numero 98), della Tab. A ­ Parte III dell'allegato al d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetto ad IVA con applicazione dell'aliquota del 10 %. Peraltro, è il caso di evidenziare che la voce doganale 4401 attualmente vigente ha una portata più ampia rispetto a quella in vigore al 31 dicembre 1987 richiamata dal n. 98) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, nonostante la classificazione della ''Lettiera per gatti X'' alla voce 4401 della Nomenclatura combinata attualmente vigente, indicata nel parere tecnico dell'ADM, si è dell'avviso che la cessione di tale prodotto possa fruire dell'aliquota IVA ridotta del 10% soltanto se riconducibile tra i prodotti di cui al citato n. 98) (compreso il pellet per l'anno 2023) ovvero se composta principalmente dai prodotti ivi indicati. Firma su delega del Direttore Centrale, Capo Divisione aggiunto Delega n. 14034 del 10 novembre 2022 IL CAPO SETTORE (firmato digitalmente)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Interpello AdE 98/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'interpello AdE 98/2014 riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per cascami di legno, segatura e scarti di legno secondo la Tabella A del DPR 633/1972. Commercialisti e aziende che commercializzano prodotti a base di legno devono verificare la composizione merceologica e la classificazione doganale per determinare correttamente l'aliquota applicabile, considerando anche le modifiche normative introdotte dalla legge 197/2022 riguardanti il pellet.

Normative correlate

Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…
Decreto Legislativo 10/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore agg…
Interpello AdE 9570465/2014
Trattamento IVA applicabile all'attività di distribuzione dei beni, acquistati …
Provvedimento AdE 633/2026
Approvazione del modello per la comunicazione di cessazione dell’incarico di de…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Interpello AdE

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … 60/2024 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… 13/2024 Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… 146/2021 Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. … 296/2006 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… 192/2025 Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … 209/2023
Vedi tutti i Interpello AdE →