Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 2
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022,
recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022
SOMMARIO: Variazione al 5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal
1° gennaio 2023. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi
legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il
decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la
misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per
gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento
dei contributi dovuti.
La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di
pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà
effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in
pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni
pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio
2023.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2022
Modifica del saggio degli interessi legali. (22A07140)
(GU n. 292 del 15-12-2022)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura
del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1,25 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare
l'attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2022
Il Ministro: Giorgetti
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 - 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 - 31.12.2022 1,25%
01.01.2023 5%
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