Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 2/2023

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

Pubblicato: 03/01/2023 In vigore dal: 03/01/2023 Documento ufficiale

Qual è il nuovo saggio degli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2023 e come incide sul calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti all'INPS?

Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il saggio degli interessi legali è stato aumentato dal 1,25% al 5% annuo, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022. Questa modifica si applica a tutti i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza di pagamento a partire da tale data, incidendo direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento. Per le esposizioni debitorie già pendenti al 1° gennaio 2023, gli interessi continueranno a essere calcolati secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, applicando il nuovo saggio solo alla quota di interesse maturata dal 1° gennaio 2023 in poi. La norma riguarda sia i datori di lavoro e i professionisti che versano contributi all'INPS, sia i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali, per i quali il nuovo tasso del 5% si applica alle somme poste in pagamento dall'Istituto a partire dalla medesima data. Inoltre, l'articolo 116, comma 15, della legge 388/2000 consente la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, pertanto il nuovo saggio del 5% rappresenta il limite massimo di riduzione applicabile ai contributi con scadenza dal 1° gennaio 2023.

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Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 04/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 2 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 SOMMARIO: Variazione al 5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. INDICE 1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023 Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002). Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023. In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 dicembre 2022 Modifica del saggio degli interessi legali. (22A07140) (GU n. 292 del 15-12-2022) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi; Decreta: Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2022 Il Ministro: Giorgetti ALLEGATO 2 Allegato n. 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% 01.01.2021 - 31.12.2021 0,01% 01.01.2022 - 31.12.2022 1,25% 01.01.2023 5%

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Il saggio degli interessi legali è disciplinato dall'articolo 1284 del Codice Civile ed è utilizzato per il calcolo delle somme aggiuntive, delle sanzioni civili e degli interessi su prestazioni pensionistiche e previdenziali. Commercialisti e consulenti del lavoro devono applicare il nuovo tasso del 5% per i contributi INPS con scadenza dal 2023, tenendo conto delle variazioni storiche del saggio per le esposizioni debitorie pregresse secondo l'Allegato 2 della circolare.

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