Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 9/2023

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2023

Pubblicato: 26/01/2023 In vigore dal: 26/01/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli importi delle indennità antitubercolari da corrispondere nel 2023 e come vengono determinati?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 9/2023 comunica gli importi aggiornati delle indennità antitubercolari per l'anno 2023, applicando una variazione percentuale del 7,3% rispetto all'anno precedente. Questi importi riguardano i lavoratori assicurati contro la tubercolosi e i loro familiari, nonché i pensionati e i titolari di rendita ammessi alle prestazioni antitubercolari secondo la legge n. 419/1975. La determinazione degli importi segue un meccanismo automatico di perequazione, correlato per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, garantendo così un adeguamento annuale in base all'inflazione e alle variazioni pensionistiche. A partire dal 1° gennaio 2023, gli importi giornalieri per gli assicurati passano da €13,76 a €14,76, mentre per i familiari da €6,86 a €7,36; l'indennità post-sanatoriale per assicurati aumenta da €22,92 a €24,59 e per familiari da €11,46 a €12,30; l'assegno mensile di cura o sostentamento passa da €92,49 a €99,24. La circolare precisa inoltre che l'aggiornamento si applica anche alle indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, con la garanzia che non scenda mai al di sotto dell'importo fisso di €14,76 giornalieri.

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Riferimento normativo

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27/01/2023 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 9 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2023 SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 271 del 19 novembre 2022) per l’anno 2023. Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato. 1° 1° gennaio gennaio 2022 2023 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 6,86 € 7,36 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 22,92 € 24,59 (giornaliera) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di € 11,46 € 12,30 assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24 La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi. Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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La Circolare INPS 9/2023 è il riferimento normativo per l'aggiornamento annuale delle indemnità antitubercolari, disciplinate dalla legge 6 agosto 1975, n. 419 e dalla legge 4 marzo 1987, n. 88. Commercialisti e responsabili della gestione amministrativa devono consultarla per l'applicazione corretta degli importi nelle prestazioni sociali, nella perequazione automatica correlata al trattamento minimo pensionistico e nella liquidazione delle prestazioni antitubercolari attraverso i sistemi informatici INPS.

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